La Regione Marche avvierà la sperimentazione di un servizio innovativo per la prima infanzia: i nidi domiciliari, che si aggiungono agli asili nido pubblici e privati convenzionati, dove una persona, appositamente formata, accoglie nella propria casa altri bambini per accudirli e provvedere a loro, dal gioco al riposo, dall’attività didattica alla pappa, mentre i loro genitori sono al lavoro, come in un vero e proprio asilo.
L’istituzione di questo nuovo servizio prevede la costituzione di una nuova figura professionale: quella dell’educatore/trice di nido domiciliare.
Quali sono i criteri per poter intraprendere questa carriera?
Titoli di studio richiesti:
- Laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale, o diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall’Istituto tecnico femminile, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-pedagogico o diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
- Qualsiasi diploma di scuola media superiore, solo se unito a un corso di qualifica di secondo livello con contenuti attinenti al profilo professionale, che preveda un apposito tirocinio formativo di almeno 30 ore presso una struttura per la prima infanzia di cui alla L.R. 9/03 art. 6 comma 2 lettere a) e b);
Attestati e corsi specifici:
l’aspirante operatore di nido domiciliare dovrà inoltre avere
- Attestato di frequenza di un corso di aggiornamento, rilasciato da soggetti pubblici o privati o associazioni di categoria, riguardante l’igiene e la sicurezza degli ambienti, le regole fondamentali per il primo soccorso e quelle concernenti la manipolazione degli alimenti;
- Attestato di Tirocinio formativo di almeno 30 ore presso una struttura per la prima infanzia di cui alla L.R. 9/03 art. 6 comma 2 lettere a) e b), qualora esso non
sia già stato previsto dal corso di studi;
E poi occorrerà essere coperti da
- una polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile, sia per l’attività che si svolge all’interno dei locali allo scopo adibiti (normalmente l’abitazione dei primi/e), sia per quella che si svolge all’aperto.
Come deve essere il locale adibito a nido domiciliare:
- essere conformi alle norme vigenti in materia di civile abitazione, in particolare la normativa concernente gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, nonché le norme tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale e l’igiene dei bambini;
- assicurare una superficie minima di mq. 5 per ciascun bambino, che comprenda almeno due locali distinti, di cui uno da dedicare alle attività ludico-educative ed uno da destinare ai bambini per il riposo;
- possedere un locale cucina per la preparazione dei pasti, la cui superficie non deve essere compresa nello spazio di cui sopra;
- possedere un bagno attrezzato con vasca/doccia, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento per consentirne l’uso da parte dei bambini e per evitare situazioni
di pericolo, la cui superficie non deve essere compresa nello spazio di cui sopra (5 mq./bambino); - possedere uno spazio destinato alla custodia degli effetti personali dei bambini ospitati;
- qualora sia presente la possibilità di usufruire di spazi esterni per l’attività all’aperto, questi dovranno essere delimitati con recinzione idonea a garantire la sicurezza dei bambini;
- gli spazi dedicati al nido domiciliare, durante l’orario di servizio, devono essere organizzati in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell’abitazione.
Come dovrà essere strutturato?
- possono essere accolti bambini fino a 36 mesi
- nel caso in cui il nido ospiti un bambino fino a 12 mesi di età, il numero dei bambini, in presenza dello stesso, non può essere superiore a tre;
- nel caso in cui l’età dei bambini è compresa tra i 13 e i 36 mesi il numero dei bambini non può essere superiore a cinque;
- apertura del servizio non precedente le ore 7 e non successivo le ore 22 e deve comunque garantire un’attività minima di tre ore giornaliere. Superate le 7
ore giornaliere l’operatore/trice deve essere affiancato/a da un/a secondo/a operatore/trice; - il bambino non può permanere per più di 9 ore consecutive all’interno del nido domiciliare;
- in caso di assenza dell’operatore/trice deve essere garantita una persona in possesso dei requisiti individuati nella Delibera e di cui sopra;
- l’operatore/trice elabora un progetto educativo del servizio da condividere con le famiglie dei bambini;
- il servizio è soggetto ad autorizzazione ed accreditamento
I corsi saranno realizzati dalle Province, sulla base dei criteri e delle modalità che saranno determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale.
Per poter accedere al corso, gli aspiranti educatori di nidi domiciliari non devono aver subito condanne penali, né avere in corso procedimenti penali per reati relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno dei minori.
Fonte:
http://www.servizisociali.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=0aRQfiRJKic%3d&tabid=173&mid=662