
Ho ricevuto di recente la mail di una mamma che mi informava riguardo ad una situazione che può interessare molti di noi. La mamma mi diceva:
“mi è successo che dovevo fare delle visite oculistiche per mio figlio di 4 anni, però nell’impegnativa risultava non esente. Invece un’amica mi ha messo la pulce nell’orecchio, dicendomi che fino a 36.000€ i bimbi sotto 6 anni non devono pagare. La mia pediatra però non mi ha informato di questo, né lo hanno fatto al CUP quando ho prenotato la visita. Solo oggi pomeriggio al Poliambulatorio di Trodica l’impiegata amministrativa mi ha spiegato che l’Agenzia delle Entrate manda ogni anno ai pediatri un elenco aggiornato dei bambini esenti, solo che se i pediatri non lo leggono, tante famiglie continuano a pagare per di più”.
A questo punto mi sono informata e ho scoperto quanto riporto qui di seguito, perché possa servire a tutti gli interessati:
“Tutte le Regioni applicano la normativa nazionale (art.8, comma 16, legge n. 537/93 e successive modifiche) in base alla quale sono esenti da ticket le prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite, analisi laboratorio, diagnostica strumentale, ecc.) a due condizioni:
- che si tratti di cittadini di età inferiore a sei anni e
- che appartengano a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 (codice E01)
Come si calcola il reddito del nucleo familiare: il bambino minore di sei anni fa parte del nucleo familiare formato da entrambi i genitori se coniugati. Nel caso in cui mamma e papà non siano invece sposati, il piccolo deve essere considerato appartenente al nucleo del genitore di cui è fiscalmente a carico (vale a dire del genitore che gode delle detrazioni fiscali per il minore).”
“Le AZIENDE SANITARIE dispongono, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, di uno specifico elenco dei soggetti esenti (E01, E03 ed E04). Gli ASSISTITI che rientrano nelle condizioni che danno diritto alle esenzioni per reddito e che risultano inseriti nell’elenco regionale possono richiedere agli sportelli CUP/CASSA delle Aziende Ospedaliere/Zone Territoriali solo al momento della fruizione di una prestazione sanitaria il CERTIFICATO DI ESENZIONE PER REDDITO.”
“ALL’ATTO DELLA PRESCRIZIONE, l’assistito potrà richiedere al Medico prescrittore di indicare sulla ricetta il codice di esenzione per condizione economica. Il medico rileva il codice esenzione dal Certificato di esenzione per reddito e riporta il codice nella ricetta. In caso contrario non indica alcun codice esenzione e barra la casella N della ricetta.
Il Sistema Tessera Sanitaria aggiorna annualmente entro il 31 marzo di ogni anno l’elenco degli assistiti esenti per condizione economica, pertanto i Certificati di esenzione hanno validità fino al 31.03.2012. Il certificato verrà sostituito alla scadenza, analogamente l’autocertificazione va rinnovata annualmente.PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI ASSITITI DEVONO RIVOLGERSI ALLA ZONA TERRITORIALE DI COMPETENZA”
Desidero sapere,. una bambina di 14 mesi viene portata al pronto soccorso di Soverato,sensa che venga visitata viene mandata al reparto pedriatico,dopo la visita il padre si vede costretto a pagare 25 euro per la visita e 25 euro per il pronto soccorso,a mio avviso il tiket per pronto soccorso non mi sembra giusto.Gradirei una risposta grazie.Mario Luzzi.Segr,Reg.calabria Partito Pensionati.
La verità è che la legge non ammette ignoranza e quindi dovremmo (sempre secondo la legge) dichiarare noi al pediatra, di essere esenti, il quale poi verificherà negli elenchi se risulta il nome di ns figlio o no; in caso contrario dovrà invitarci a presentare la richiesta del certificato nella asl di competenza. Tutto questo per dire che a volte si cerca di colpevolizzare o elogiare delle figure professionali, quando la colpa è solo e soltanto del sistema, troppo macchinoso e complicato anche per i più giovani ed esperti. Il pediatra deve fare il medico e l’impiegato dello sportello l’impiegato; credo che se da una delle due parti si hanno ulteriori informazioni è solo un’accortezza e non un obbligo.